Accesso ai servizi

COME FARE PER

Iscrizione anagrafica

Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi può richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Informazioni specifiche:

MBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Con il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 sono state inserite alcune novità per i Servizi Demografici, in particolare:
• Articolo 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.
La dichiarazioni anagrafiche devono essere presentate compilando gli allegati moduli (che sono conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno)

L’art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80  che tratta "Lotta all'occupazione abusiva di immobili"  prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge ».
Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sul requisito della dimora abituale nell'abitazione ma anche - e anzi, prima - dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.
I proprietari verranno informati di ogni richiesta di residenza presso alloggi di loro proprietà, tramite un avviso di avvio del procedimento inoltrato presso la loro residenza e potranno segnalare eventuali situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per occupare l’alloggio.
 
ITER PROCEDURALE
La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.
Il richiedente dovrà compilare il modulo (allegato Modulistica Ministeriale) contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata.
Qualora le dichiarazioni non siano sottoscritte in presenza dell'addetto al ritiro della pratica, dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica

•   è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento
•   entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
•   nelle more il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
•   il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
•   in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
•   le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le domande di iscrizione provenienti da altro Comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del Comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate, per:
•   posta raccomandata all'indirizzo: COMUNE DI SALI VERCELLESE, vIA vERCELLI 15 13040 SALI VERCELLESE (VC);
•   via telematica al seguente indirizzo sali.vercellese@cert.ruparpiemonte.it  in questo caso tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
1.         la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
2.         la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante
3.         la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, siano acquisiti a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice.

La dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. È inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE /INFORMAZIONI
•   indirizzo esatto dell'abitazione (denominazione via dello stradario ufficiale, numero civico, frazione)
•   documento di riconoscimento (per gli stranieri passaporto o documento equipollente)
•   codice fiscale, se non già residenti nel Comune
•   patente di guida e carta di circolazione/contrassegno di identificazione degli eventuali veicoli di proprietà, necessari al dichiarante per poter compilare la richiesta di aggiornamento di indirizzo da inoltrare alla Motorizzazione Civile (una per ogni familiare interessato) NB in alcuni particolari casi (auto d'epoca, taxi, veicoli agricoli, rimorchi superiori a 7 tonnellate ecc.) il titolare del documento deve provvedere alla variazione direttamente, attraverso la locale Motorizzazione Civile.
•   informazioni utili ad orientare l'attività informativa della Polizia Municipale
•   nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell'abitazione, dichiarazione di conferma di un membro maggiorenne del nucleo in questione (*)
 
 (*) la dichiarazione consente di evitare la sospensione del procedimento per informarne i cointeressati.

Oltre a quanto sopra gli stranieri devono produrre:
•   se appartenenti agli altri paesi dell'U.E.VEDI ALLEGATO A
•   se appartenenti ad un paese extracomunitarioVEDI ALLEGATO B

TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO
Il Comune di Montecchio Emilia entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica per cambio di residenza deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa.
Nel caso di iscrizioni con provenienza da altri Comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all’Aire, l’ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere ad informare dell’iscrizione effettuata il Comune di provenienza o di iscrizione Aire.
Il Comune di provenienza dovrà inviare al comune di nuova iscrizione i dati corretti e integrati, riguardanti l’interessato, non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal Comune di nuova residenza.
Il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.
 
NOTIZIE UTILI

Concetto e decorrenza della residenza:
Le registrazioni anagrafiche devono corrispondere alla situazione di fatto.
Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale, costituita dall'elemento obiettivo della permanenza in luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi dimora stabile, quest'ultimo rilevabile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali e familiari.
L'ottenimento della residenza è pertanto subordinato al buon esito delle attività di verifica ed istruttoria sulla sussistenza del presupposto essenziale della dimora abituale.
 
La famiglia anagrafica:
Agli effetti anagrafici la "famiglia" è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o comunque da vincoli affettivi che coabitano abitualmente una stessa dimora.
Le persone coabitanti e legate dai vincoli suddetti non possono costituire nuclei familiari separati.
Una famiglia può essere composta anche da una sola persona.
 
Codice della Strada:
La richiesta di aggiornamento dei dati della patente e dei documenti di circolazione è obbligatoria, l'omessa comunicazione è sanzionata.
La comunicazione alla Motorizzazione Civile viene inviata una volta definita positivamente la richiesta di variazione.
Qualora trascorsi 6 mesi da tale data non siano pervenuti tagliandi, si potrà contattare la Motorizzazione Civile al numero verde 800232323.
 
Iscrizione nelle Liste Elettorali:
In caso di trasferimento da altro Comune alla prima revisione elettorale utile sarà provveduto all'iscrizione nelle Liste Elettorali, previa cancellazione dalle liste del Comune di provenienza.
L'iscrizione nelle Liste elettorali comporta l'emissione di una nuova Tessera Elettorale, che verrà consegnata all'elettore nell'immediatezza della prima elezione utile.
In caso di cambio di indirizzo che comporti modifica del seggio elettorale, alla prima revisione utile si provvederà alla variazione della Liste.
All'elettore verrà poi inviata un "tagliando autodesivo" da apporre sulla Tessera Elettorale.
 
Iscrizione anagrafe canina:
I possessori di cani devono ricordarsi anche di procedere con l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina del servizio veterinario della ASL VC  http://www.aslvc.piemonte.it/13-carta-dei-servizi/strutture/198-anagrafe-canina

Dove Rivolgersi:
Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e leva (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ).
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Documenti allegati:
File wordDichiarazione di residenza (105 KB)

File pdfDichiarazione di residenza - Allegato A (77,47 KB)

File pdfDichiarazione di residenza - Allegato B (157,13 KB)

File wordDichiarazione di trasferimento di residenza all'estero (74 KB)